Lo Statuto del Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l.
ARTICOLO 1: Costituzione e denominazione
ARTICOLO 2: Sede sociale
ARTICOLO 3: Durata della Società
ARTICOLO 4: Scopo e oggetto sociale
ARTICOLO 5: Soci
ARTICOLO 6: Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Enti Pubblici di Ricerca
ARTICOLO 7: Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie
ARTICOLO 8: Domicilio dei soci
ARTICOLO 9: Capitale sociale
ARTICOLO 10: Alienazione delle quote e prelazione
ARTICOLO 11: Obblighi dei soci
ARTICOLO 12: Perdita della qualità di socio
ARTICOLO 13: Decadenza e Recesso
ARTICOLO 14: Esclusione
ARTICOLO 15: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci
ARTICOLO 16: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza
ARTICOLO 17: Organi della Società
ARTICOLO 18: Decisione dei Soci
ARTICOLO 19: Modalità di convocazione dell'Assemblea
ARTICOLO 20: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea
ARTICOLO 21: Presidenza dell'Assemblea
ARTICOLO 22: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione
ARTICOLO 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 24: Durata del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione
ARTICOLO 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 28: Presidente del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 29: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 30: Consiglio Scientifico
ARTICOLO 31: Amministratore delegato
ARTICOLO 32: Compensi agli amministratori
ARTICOLO 33: Direttore generale
ARTICOLO 34: Organismo di Controllo
ARTICOLO 35: Prestazioni di servizio
ARTICOLO 36: Risorse umane e strutturali
ARTICOLO 37: Bilancio
ARTICOLO 38: Utili di Esercizio
ARTICOLO 39: Finanziamento dei soci
ARTICOLO 40: Scioglimento e liquidazione
ARTICOLO 41: Responsabilità verso i terzi
ARTICOLO 42: Modifiche statutarie
ARTICOLO 43: Clausola compromissoria
ARTICOLO 44: Rinvio